giovedì 26 marzo 2009

Statuti GGG



STATUTI DELLA GGG - Gruppo Giovani del Gottardo

Art. 1 Definizione

L’associazione Gruppo Giovani del Gottardo (GGG) è un’associazione giovanile, senza scopo di lucro, indipendente, apartitica e aconfessionale con sede nell’Alta Leventina, costituita conformemente all’articolo 60 e segg. del CCS e del seguente statuto.

Art. 2 Scopi

2.1 Lo scopo della GGG - Gruppo Giovani Gottardo è quello di consolidare i rapporti e le amicizie tra i giovani cittadini residenti nell’Alta Leventina. La GGG vuole inoltre:

1. contribuire attivamente allo sviluppo del territorio;

2. promuovere e prestarsi a opere di volontariato;

3. stimolare lo sviluppo culturale e sociale;

il tutto sostenendo e collaborando con i Comuni e le Associazioni principalmente presenti sul territorio dell’Alta Leventina (Airolo, Bedretto, Quinto, Prato e Dalpe); che condividono questi scopi.

Art. 3 Soci

3.1 Possono diventare SOCI ATTIVI dell’Associazione GGG i giovani (fino ai 30 anni) dell’Alta Leventina e non solo, che terminano l’obbligo scolastico, che pagano la tassa sociale e che condividono e sostengono gli scopi della stessa.

3.2 Possono diventare SOSTENITORI della GGG le persone fisiche e giuridiche che sostengono l’associazione nel raggiungimento delle finalità. Il sostenitore non ha né il diritto di voto, né il diritto di elezione.

3.3 Il SOCIO ONORARIO è eletto dall'assemblea. È una persona che ha aiutato sia moralmente che materialmente la GGG. Il socio onorario non ha né il diritto di voto, né il diritto di elezione.

3.4 Perdono le qualità di socio le persone che non pagano il contributo sociale o che sono escluse dall’assemblea. Il membro attivo che desidera lasciare l’associazione è tenuto a informare per iscritto il Comitato.

Art. 4 Mezzi

L’Associazione GGG si avvale dei seguenti mezzi:

  • tasse sociali;
  • contributi di enti pubblici o di altri sostenitori;
  • donazioni.

Art. 5 Organi

Gli organi dell’Associazzione GGG sono l’assemblea, il Comitato, l’organo di revisione e i gruppi di lavoro.

Art. 6 Assemblea

L’ASSEMBLEA è l’organo supremo della GGG: è costituita da tutti i suoi soci. L’assemblea ordinaria è convocata dal Comitato almeno una volta all’anno.

L’assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 1/5 dei soci oppure dal Comitato stesso.

Alle assemblee possono partecipare tutti i soci, i quali hanno pagato la tassa sociale ed hanno diritto di voto.

L’assemblea prende le sue decisioni per alzata di mano per maggioranza dei soci presenti. Per modificare lo statuto è richiesta la maggioranza assoluta di tutti i soci attivi. Qualora non la si raggiungesse durante la prima votazione, si voterà di nuovo ed è richiesta la maggioranza assoluta dei soci attivi presenti.

Le elezioni del Comitato vanno eseguite per acclamazione. Se invece richiesto esplicitamente vanno eseguite a scrutinio segreto.

6.1 I compiti dell’assemblea sono:

1. approvare il verbale dell’assemblea generale precedente;

2. approvare i conti consuntivi annuali, il rapporto dei revisori e il preventivo;

3. nominare il presidente, il vicepresidente, il cassiere e i membri del Comitato;

4. nominare i revisori;

5. fissare la tassa sociale per i soci attivi;

6. accettare ed escludere soci attivi;

7. approvare e modificare lo statuto;

8. discutere e approvare importanti problematiche e progetti di attività che vengono sottoposte

dal Comitato e/o dai soci;

9. sciogliere l’associazione.

Art. 7 Il Comitato

7.1 La GGG è diretta e rappresentata da un COMITATO composto da:

- 1 Presidente;

- 1 Vicepresidente;

- 1 Cassiere;

- 1 Segretario;

- 3 Membri di Comitato.

7.2 Nell’elezione dei membri di Comitato si privilegia la provenienza geografica tra i Comuni della Alta Leventina.

7.3 Le elezioni del Comitato si tengono durante la prima assemblea generale. Ogni socio attivo può diventare membro di Comitato. Il Comitato viene rieletto ogni due anni, come pure il Presidente ed il Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente eletto possono rimanere in carica per la durata massima di quattro anni. Eletto risulta colui che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti (metà dei voti più uno).

7.4 Il Comitato ha un limite di competenza di Fr. 1'000.- annui per spese straordinarie. In casi eccezionali il Comitato può arrivare a Fr. 3'000.-, deve però poi informare l'assemblea. Per superare la cifra straordinaria di Fr. 3`000.- deve convocare preventivamente un'assemblea straordinaria.

7.5 Il COMITATO ha il compito di:

1. rappresentare l’Associazioni verso terzi;

2. discutere e preparare i diversi progetti;

2. informare e coinvolgere l’Associazione;

3. convocare almeno una volta l’anno l’assemblea generale;

4. proporre all’assemblea l’espulsione di soci per motivi gravi o se pregiudicano gli scopi dell’associazione;

7.6 Il PRESIDENTE dirige le riunioni di Comitato assieme al Vicepresidente. Egli è responsabile che gli statuti siano rispettati e che sia tenuto un protocollo preciso sulle cose decise. Mantiene la corrispondenza assieme al Vicepresidente. In caso di parità dei voti decide quello della presidenza. È compito del Presidente e del Vicepresidente controllare regolarmente unitamente ai revisori che i conti siano gestiti correttamente dal cassiere.

7.7 Il VICEPRESIDENTE rappresenta il Presidente durante le sue assenze. Collabora in stretto rapporto con il Presidente, mantenendo la corrispondenza della GGG.

7.8 Il CASSIERE tiene la contabilità dell’Associazione. Rende noto al Comitato coloro che non pagano i propri debiti verso la GGG. Per ogni pagamento deve pretendere una ricevuta. È obbligato a deporre sul conto bancario gli attivi superiori ai Fr. 100.- . Tiene un elenco dei soci attivi, sostenitori e onorari. Ogni membro di Comitato ha il diritto di richiedere ad ogni seduta lo stato di cassa. Deve presentare al Comitato ed ai Revisori i conti annuali. Ha il diritto di voto in ogni riunione.

7.9 Il SEGRETARIO tiene un verbale decisionale sull'andamento delle assemblee e delle riunioni del Comitato. Ha il diritto di voto in ogni riunione.

Art. 8 Organo di revisione

L’ORGANO DI REVISIONE è composto da due persone e rimane in carica un anno ed è rieleggibile. Esso è proposto dal Comitato ed eletto dell’assemblea. Esso esamina i conti annuali, sulla cui revisione riferisce all’assemblea generale.

Art. 9 Gruppi di lavoro

Eventuali GRUPPI DI LAVORO della GGG sono designati dall’assemblea e svolgono un ruolo di sostegno al Comitato per progetti specifici.

Art. 10 Responsabilità

La GGG si assume la responsabilità verso i propri soci. La responsabilità dei soci è esclusa.

Art. 11 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione GGG è deciso dall’assemblea a maggioranza di ¾ dei soci attivi. Qualora non ci fossero abbastanza presenti per raggiungere il quorum, si voterà di nuovo. Saranno ¾ dei soci attivi presenti a rendere valido lo scioglimento. In caso di chiusura, il patrimonio dell’Associazione GGG sarà versato ai Comuni, alle Società, alle Associazioni o altro con simile scopo presenti sul territorio dell’Alta Leventina.

Il presente statuto viene approvato dall’assemblea costitutiva in data ______________ ed entra immediatamente in vigore.

Il presidente: Il vice presidente:

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